Pubblico impiego - Azione di responsabilità erariale - Definizione agevolata - Ripetizione di somme indebite - Ammissibilità - Limite.
Nel pubblico impiego, la definizione agevolata del giudizio di responsabilità per danno erariale non è ragione di consolidamento dei benefici illegittimamente acquisiti dal funzionario, trattandosi di azione che si fonda sul comportamento colposo del dipendente, quindi del tutto autonoma rispetto all'azione di ripetizione dispiegata dall'amministrazione pubblica verso il lavoratore per le somme da questi indebitamente percepite, con la precisazione che quanto ricevuto in sede amministrativa dalla P.A. a ristoro del danno deve essere detratto dalla pretesa azionata nel giudizio di indebito.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28436 del 05/11/2019 (Rv. 655605 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2033