Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Responsabilità del proprietario - Prova liberatoria - Caso fortuito - Fatto del conduttore - Requisiti.
Responsabilita' civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia In genere.
In tema di danni da cose in custodia originati da un immobile condotto in locazione, il proprietario del bene è responsabile, in via esclusiva, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, salvo che egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28228 del 04/11/2019 (Rv. 655784 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1576, Cod_Civ_art_1587, Cod_Civ_art_2051