Liquidazione "per equivalente" - Ritardo nel pagamento - Interessi - Debenza - Acconti - Versamento anteriore alla liquidazione - Ammissibilità - Art. 1194 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Calcolo - Criteri. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora - prima della liquidazione definitiva - il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento.