risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8940 del 12/04/2013
Responsabilità professionale - Risarcimento danno - Quantificazione - Rivalutazione riconosciuta dal giudice del gravame, sull'importo liquidato in primo grado, dalla data del fatto illecito malgrado il primo giudice avesse determinato il danno all'attualità - Correzione errore materiale - Esclusione - Vizio motivazionale della sentenza - Configurabilità - Rimedi - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8940 del 12/04/2013
In tema di quantificazione del danno derivante da accertata responsabilità professionale, la decisione del giudice del gravame di rivalutare dalla data del fatto illecito l'importo del danno riconosciuto da quello di prime cure, senza considerare che quest'ultimo lo aveva già liquidato all'attualità, integra un difetto di motivazione della sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari, e non un suo errore emendabile con la procedura di cui agli articoli 287 e ss. cod. proc. civ. (Così statuendo, la S.C., accogliendo la corrispondente doglianza, ha cassato la sentenza impugnata che, nell'esporre la liquidazione del primo giudice come dato di partenza soggetto ad incremento, ma omettendone di considerare la sua già avvenuta rivalutazione alla data della relativa pronuncia, aveva poi, contraddittoriamente e senza alcun espresso motivo, rapportato detta liquidazione alla data dei fatti, così determinando, nell'intervallo temporale, una notevolissima ed ingiustificata differenza).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8940 del 12/04/2013