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risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - danno desumibile da elementi oggettivi

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013


In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.