Rapporti con la responsabilità per cose in custodia - Prova liberatoria - Contenuto.
La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9694 del 26/05/2020 (Rv. 657691 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2053, Cod_Civ_art_2051