Responsabilita' civile - precettori e maestri - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 01)
Accoglimento della domanda d'iscrizione - Ammissione dell'allievo a scuola - Obbligo di vigilanza, a carico dell'istituto, sulla sicurezza e incolumità dell'allievo - Sussistenza - Contenuto - Conseguenze - Predisposizione di accorgimenti - Necessità - Portata.
L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l'età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolarvi liberamente per il compimento della loro attività.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218