Azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. - Omessa custodia dell'area di esercizio della servitù di passaggio - Legittimazione passiva del proprietario del fondo dominante - Esclusione - Fondamento.
L'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e la custodia della parte di fondo (strada ed accessori) sulla quale la servitù è esercitata.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 10460 del 03/06/2020 (Rv. 657794 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1069, Cod_Civ_art_1070, Cod_Civ_art_2051