Azione per la risoluzione del contratto ex art. 1519-quater c.c. (applicabile "ratione temporis") - Esperibilità nei confronti dell'importatore - Esclusione - Fondamento.
In tema di vendita di beni di consumo, l'azione proponibile dal consumatore nei confronti del venditore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto ex artt. 1492 e 1519-quater, comma 7, c.c. (applicabile "ratione temporis"), non può essere esperita anche nei confronti dell'importatore del bene, stante la non equiparabilità tra le due figure, come confermato dal combinato disposto degli artt. 1519-bis e quinquies c.c., donde emerge la rilevanza di tali posizioni ai diversi fini dell'azione di regresso.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10453 del 03/06/2020 (Rv. 657793 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1519