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Fatto dannoso dell'incapace - responsabilita' dell'obbligato alla sorveglianza - Cass. n. 14258/2020

Responsabilita' civile - fatto dannoso dell'incapace - responsabilita' dell'obbligato alla sorveglianza - Ricovero presso struttura sanitaria di paziente con problemi psichici - Suicidio del malato - Azione risarcitoria esercitata dai parenti "iure proprio" - Natura aquiliana della responsabilità - Fondamento - Efficacia protettiva verso terzi del contratto tra il nosocomio ed il paziente - Esclusione.

In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito "iure proprio" da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domandadeve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14258 del 08/07/2020 (Rv. 658316 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697

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cassazione

14258

2020