Fatto dannoso dell'incapace - responsabilita' dell'obbligato alla sorveglianza - Cass. n. 14615/2020
Responsabilita' civile - fatto dannoso dell'incapace - responsabilita' dell'obbligato alla sorveglianza - Prestazioni sanitarie - Contratto con effetti protettivi in favore di terzi - Limiti - Azione contrattuale per danno "iure proprio" - Spettanza ai congiunti - Esclusione – Fattispecie - risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) .
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14615 del 09/07/2020 (Rv. 658328 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043