Responsabilità civile - precettori e maestri -Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Presunzione di responsabilità dei precettori e maestri ex art. 2048, comma 2, c.c. - Configurabilità - Esclusione.
La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19110 del 15/09/2020 (Rv. 659149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2048
CORTE
CASSAZIONE
19110
2020