Magistrati e funzionari giudiziari - Cass. n. 26672/2020
Responsabilità' civile - magistrati e funzionari giudiziari – magistrati.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, nell'ipotesi di domanda di risarcimento per danno attribuito a provvedimento della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, il termine di decadenza di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 decorre dalla pubblicazione del provvedimento sull'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche se dichiarata inammissibile per estraneità al parametro legale dell'errore di fatto, ovvero, se il rimedio della revocazione non sia stato esperito, dal provvedimento asseritamente fonte del danno, salvo, in quest'ultimo caso, la valutazione da parte del giudice dell'azione di responsabilità civile della ricorrenza dei presupposti per proporre la revocazione e, in caso positivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 391-bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26672 del 20/11/2020 (Rv. 659463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391_2, Cod_Civ_art_2909