Skip to main content

Responsabilità professionale del sanitario - Causalità materiale - Cass. n. 26907/2020

Responsabilità' civile - causalità' (nesso di) - Responsabilità professionale del sanitario - Causalità materiale - Onere della prova - Ripartizione - Prova per presunzioni - Ammissibilità – Fattispecie - responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica

In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, pur dando atto che la documentazione esaminata non consentiva di dimostrare direttamente che l'intervento eseguito fosse diretto a rimuovere una vite metallica restata per errore nell'arto del paziente, non aveva valutato la rilevanza della stessa documentazione ai fini della prova presuntiva).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020 (Rv. 659901 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727

Responsabilità professionale

sanitario

corte

cassazione

26907

2020