obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - per fatto degli ausiliari - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25251 del 29/11/2011
Ausiliari del debitore - Nozione - Soggezione a poteri di direzione e controllo - Necessità - Mandatario - Differenze. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25251 del 29/11/2011
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25251 del 29/11/2011
Alla stregua dell'art. 1228, cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione. Diversamente, mandatari sono coloro che non sono direttamente assoggettati a poteri di controllo del loro operato, ma agiscono autonomamente a seguito di affidamento di uno specifico incarico, in base al quale si obbligano a compiere uno o più atti giuridici per conto e in favore del mandante.
Nel regime disciplinato dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), la GRTN s.p.a (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) non può reputarsi ausiliario dell'ENEL distribuzione s.p.a. (tenuto a procurarsi energia elettrica da detta GRTN), in quanto soggetto autonomo ed indipendente da tutti i soggetti operanti nel settore elettrico, rispetto ai quali si pone in posizione di supremazia e di monopolio nella gestione della rete di trasmissione, controllando i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza soggiacere, pertanto, ad alcun potere direttivo e di controllo da parte di ENEL distribuzione s.p.a. Ne consegue che la mancata fornitura di energia elettrica da parte della società GRTN alla società ENEL distribuzione integra gli estremi del fatto non imputabile, sicché quest'ultima non può essere chiamata a risarcire il danno patito dagli utenti finali della rete di distribuzione. (Fattispecie in tema di risarcimento danni da "black out").