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Accertamento della causa "più probabile che non" – Cass. n. 19033/2021

Responsabilità civile - causalità (nesso di) - Sussistenza di più cause possibili ed alternative - Accertamento, da parte del giudice, della causa "più probabile che non" - Necessità - Impossibilità di tale accertamento - Conseguenze - Applicazione del criterio di cui all'art. 41 c.p. - Limiti - Fattispecie.

 

In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse. (In fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal ciclista - una demenza post-traumatica - fosse riconducibile a più cause possibili ed alternative, fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico provocato dal sinistro).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19033 del 06/07/2021 (Rv. 661748 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227

 

Corte

Cassazione

19033

2021