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Responsabilità del medico di guardia – Cass. n. 19372/2021

Responsabilità civile - causalità (nesso di) - Responsabilità del medico di guardia - Professionisti - attività medico-chirurgica - Condotta inadempiente - Modalità - Fattispecie.

 

ll medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l'evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario operante in guardia medica per non aver avviato il paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare i necessari approfondimenti clinico-strumentale a fronte di una sintomatologia dolorosa toracica persistente).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19372 del 07/07/2021 (Rv. 661838 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236

 

Corte

Cassazione

19372

2021