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Giudizi di responsabilità civile nei confronti di magistrati – Cass. n. 612/2022

Responsabilità civile - magistrati e funzionari giudiziari - magistrati - Giudizi di responsabilità civile nei confronti di magistrati - Appartenenti alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti - Competenza territoriale - Applicazione del criterio di cui all'art. 11 c.p.p. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

 

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato che abbiano ad oggetto comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati appartenenti alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 c.p.p., poiché agli uffici di vertice delle giurisdizioni speciali è del tutto estraneo il concetto di "ufficio compreso nel distretto di Corte d'appello", menzionato in tale articolo, e la loro rilevanza nazionale consente di estendere ai magistrati che vi appartengono la disciplina prevista per i giudici di legittimità, con la conseguenza che la cognizione della causa è sempre attribuita, secondo i criteri ordinari, al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., quale "forum commissi delicti".

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 612 del 11/01/2022 (Rv. 663914 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_011, Cod_Proc_Civ_art_025

 

Corte

Cassazione

612

2022