Attività non autorizzata di accensione di fuochi pirotecnici – Cass. n. 1180/2022
Responsabilità civile - amministrazione pubblica - Attività non autorizzata di accensione di fuochi pirotecnici - Danni all'integrità fisica subiti dallo spettatore - Responsabilità solidale del sindaco quale ufficiale di governo - Art. 2043 c.c. - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.
Dei danni subiti dallo spettatore a causa dell'accensione di fuochi di artificio non autorizzata è solidalmente responsabile il sindaco ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo egli tenuto, in qualità di ufficiale di governo, a vigilare sul corretto esercizio delle attività suscettibili di porre in pericolo l’incolumità dei cittadini, anche quando non siano state oggetto di alcuna autorizzazione. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato la responsabilità del sindaco, rimasto inerte benché pienamente a conoscenza del programmato spettacolo pirotecnico, sulla base dell'implicito rilievo che il mancato rilascio dell'autorizzazione esaurisse i suoi compiti al riguardo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1180 del 17/01/2022 (Rv. 663704 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043