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Danni causati da cani randagi – Cass. n. 9621/2022

Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - Danni causati da cani randagi - Onere della prova gravante sulle parti - Contenuto.

 

In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022 (Rv. 664453 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

9621

2022