Obbligato solidale evocato in giudizio dal creditore – Cass. n. 11962/2022
Responsabilità civile - solidarietà - regresso - arbitrato - arbitri – compenso - Obbligato solidale evocato in giudizio dal creditore - Chiamata in causa del coobbligato solidale ai fini del regresso - Pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo condizionata all'esecuzione della separata pronuncia di condanna emessa nei confronti del primo coobbligato solidale verso il creditore principale - Ammissibilità.
Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 13/04/2022 (Rv. 664671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0814, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299, Cod_Proc_Civ_art_132