Società fiduciaria in liquidazione coatta amministrativa – Cass. n. 13143/2022
Responsabilità civile - solidarietà - prescrizione civile - interruzione - in genere - Società fiduciaria in liquidazione coatta amministrativa - Creditori ammessi al passivo ex artt. 207 e 208 l.fall. - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Modalità - Art. 1310, comma 1, c.c. - Applicabilità - Estensione all'organo di vigilanza coobbligato (MISE) - Configurabilità.
Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al Ministero dello Sviluppo Economico, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 (Rv. 664654 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1310