Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - "Linee guida" - Norme dell'ordinamento - Esclusione - Rilevanza - Condizioni e limiti.
In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, il cosiddetto "soft law" delle linee guida - pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento - costituisce espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13510 del 29/04/2022 (Rv. 664845 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
13510
2022