Contagio da sangue infetto – Cass. n. 14748/2022
Responsabilità' civile - amministrazione pubblica - Emotrasfusioni - Contagio da sangue infetto - Responsabilità del Ministero della salute - Individuazione del "dies a quo" - 1° gennaio 1968 - Fondamento - Fattispecie.
In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al Ministero specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la condotta omissiva colposa del Ministero medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo. (In applicazione del principio suddetto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una trasfusione di sangue effettuata nel 1963, sul presupposto che il ricorrente non avesse dedotto elementi idonei a sostenere l'assunto che all'epoca dei fatti sussistessero, da un lato, cognizioni scientifiche che consentissero di rilevare il rischio infettivo e di prevenirlo, e dall'altro obblighi di intervento da parte del Ministero, tali da rendere configurabile una sua condotta omissiva colposa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14748 del 10/05/2022 (Rv. 664822 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043