Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale – Cass. n. 37059/2022
Responsabilità' civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche - strade risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - cose in custodia - incendio - presunzione di colpa - prova liberatoria - Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale - Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022 (Rv. 666289 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_1227