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Mera lettura formale dell'esame effettuato – Cass. n. 37728/2022

Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica -Attività del medico radiologo - Contenuto - Mera lettura formale dell'esame effettuato - Esclusione - Prospettazione al paziente dell'effettuazione di ulteriori esami ritenuti opportuni - Necessità - Fattispecie.

 

In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell’attività sanitaria, il medico radiologo è, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. e, perciò, non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti cc.dd. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l'esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami. (Principio affermato in relazione alla responsabilità di un radiologo per le conseguenze dannose subite da una paziente a causa del ritardo diagnostico di una neoplasia al seno; a fronte di emergenze ecografiche che segnalavano un addensamento ghiandolare, senza svolgere o consigliare ulteriori approfondimenti con esami citologici o radiografici, il medico aveva omesso di riportare la circostanza nel proprio referto, escludendo espressamente la presenza di alterazioni morfo-strutturali degne di nota a carico di entrambe le mammelle).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37728 del 23/12/2022 (Rv. 666682 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2236

 

Corte

Cassazione

37728

2022