Regresso - Accertamento del riparto della responsabilità tra più coobbligati - Onere della prova - Applicazione della regola di cui all'art. 1218 c.c. - Esclusione.
In tema di tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività sanitaria, al giudizio di accertamento del riparto della corresponsabilità tra più coobbligati, proposto dall'assicuratore di uno di essi nei confronti degli altri, non si applica la regola dell'inversione dell'onere della prova prevista nell'art. 1218 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25772 del 04/09/2023 (Rv. 668882 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697