Responsabilità civile - cose in custodia - incendio Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26142 del 07/09/2023 (Rv. 669110 - 01)
Obbligo di custodia - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Caso fortuito - Colpa del custode - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell’oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall’area di campeggio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26142 del 07/09/2023 (Rv. 669110 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051