Responsabilità' civile - magistrati e funzionari giudiziari Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31837 del 15/11/2023 (Rv. 669477 - 01)
Magistrati - Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo successivo alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Grave violazione di legge - Individuazione - Errore sottratto alla clausola di salvaguardia - Tipologie - Fattispecie.
In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, le modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 all'art. 2 della l. n. 117 del 1988 non hanno mutato in modo significativo la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l’attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, essendo i due testi, sul punto, identici, con la conseguenza che, anche a seguito della riforma, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ha precisato che decidere una controversia in difformità dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente e rifacendosi ad un orientamento precedente e meno rigoroso, non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave, poiché la decisione, restando nel perimetro dell'attività interpretativa, forniva una interpretazione che, pur non essendo in astratto l'unica possibile, era tuttavia ragionevole).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31837 del 15/11/2023 (Rv. 669477 - 01)