Risarcimento - Azione - Onere della prova - Prova della proprietà - Necessità - Esclusione - Prova documentale o presuntiva - Sufficienza.
Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116