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Fatto illecito - Danni subiti da bene immobile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-01)

Risarcimento - Azione - Onere della prova - Prova della proprietà - Necessità - Esclusione - Prova documentale o presuntiva - Sufficienza.

Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116