Amministrazione pubblica - Agevolazioni alle imprese ex d.l. n. 415 del 1992 conv. in l. n. 488 del 1992 - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10856 del 22/04/2024 (Rv. 671100-01)
Presupposti - Programmi di investimento avviati dal giorno successivo alla presentazione della domanda - Accertamento temporale - Contenuto - Scopo.
In tema di agevolazioni in favore delle imprese ai sensi del d.l. n. 415 del 1992, conv. con modif. in l. n. 488 del 1992, in conformità alla decisione del 12 luglio 2000 della Commissione europea, recepita con d.m. Ministero Industria del 14 luglio 2000, per il periodo compreso tra gli anni 2000 e 2006, le domande volte all'ottenimento del contributo devono riguardare programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, dovendo altrimenti essere revocati i benefici che, ciò nonostante, siano stati concessi, fermo restando che il relativo accertamento temporale non va limitato al controllo dell'esecuzione di opere che integrano l'attuazione materiale del programma, ma deve comprendere ogni attività, anche negoziale, idonea a dimostrare l'avvio del progetto, al fine di verificare se ricorra un diretto legame tra la decisione di investimento e il contributo e se l'agevolazione, integrante l'aiuto di Stato, abbia assolto in concreto la funzione incentivante che la caratterizza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10856 del 22/04/2024 (Rv. 671100-01)