Cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - lavoro - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12796 del 10/05/2024 (Rv. 670917-01)
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità del custode - Presupposto - Relazione fattuale con il bene - Sufficienza - Professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro - Potere corrispondente alla custodia - Sussistenza.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12796 del 10/05/2024 (Rv. 670917-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051