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Denunce infondate - Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024 (Rv. 670920-01)

Responsabilità per danni a carico del denunciante - Condizioni - Sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia - Necessità.

La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024 (Rv. 670920-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697