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Attivita' sportiva - Gara sportiva - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-02)

Responsabilità dell'organizzatore - Omessa adozione di cautele doverose a prevenire rischi - Sussistenza - Fattispecie.

L'organizzatore di una gara sportiva è responsabile, a titolo extracontrattuale, per l'omessa adozione delle cautele doverose idonee a prevenire i rischi di danno alla persona dei partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ravvisato la responsabilità dell'organizzatore di una gara ciclistica amatoriale per la mancata segnalazione della situazione di pericolo e nella omessa informazione ai ciclisti della esistenza, sul tracciato della gara, di un tombino, posto a un dislivello di tre centimetri, causa della caduta di un partecipante).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13104 del 13/05/2024 (Rv. 671143-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043