Professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1903 del 27/01/2025 (Rv. 673661-01)
Danno da nascita indesiderata - Interruzione volontaria di gravidanza - Presupposti - Onere probatorio - Presunzioni - Requisiti.
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1903 del 27/01/2025 (Rv. 673661-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1218