contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11548 del 14/05/2013
Condotta omissiva del professionista - Danno subìto dal cliente - Accertamento di tipo prognostico - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di danno da perdita di "chance". Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11548 del 14/05/2013
In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente, qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito. (Nel caso di specie, in difetto di prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, è stata rigettata la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno da perdita di "chance" avanzata in relazione al comportamento omissivo di un professionista).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11548 del 14/05/2013