responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Danni da ipossia "intra partum" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011
Danni da ipossia "intra partum" - Accertamento del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il danno - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011
L'affermazione della responsabilità del medico per i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato. Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011