Rinvio alle disposizioni sul possesso ex art. 535, primo comma, cod. civ. - Ambito - Divisione ereditaria - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014
L'art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 640 del 14/01/2014