Intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Fondamento - Limite di cui all'art. 344 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4536 del 05/03/2015
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., può intervenire nel processo anche nel giudizio di rinvio, non essendo preclusa tale facoltà nemmeno dall'art. 344 cod. proc. civ., il quale limita l'intervento in appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4536 del 05/03/2015
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4536 del 05/03/2015