Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Deduzione della propria qualità di coobbligato "pro quota" - Necessità - Fondamento - Natura di eccezione propria - Conseguenze.
L'art. 754 cod. civ., per il quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, si interpreta nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito errio ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, sicché, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6431 del 31/03/2015