Successore a titolo particolare - Qualità di litisconsorte necessario - Assunzione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21773 del 11/10/2006
In tema di successione nel processo, l'art. 111 cod. proc. civ. ,nel prevedere che il processo prosegue tra le parti originarie, esclude che divenga litisconsorte necessario il successore a titolo particolare, il quale ha la possibilità di intervenire o essere chiamato nel processo, ovvero di impugnare la sentenza;infatti, la qualità di litisconsorte necessario del successore,che presuppone la preesistenza di una pluralità di parti, si assume solo quando il medesimo intervenga o sia chiamato nel processo ovvero eserciti la facoltà di impugnare la sentenza contro il dante causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21773 del 11/10/2006