Rinunziante - Legittimazione ad agire - Configurabilità - Limiti - Perdita della delazione - Condizioni - Fattispecie relativa ad azioni petitorie.
La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, bensì determina la coesistenza del diritto di accettazione dell'eredità a favore tanto del rinunziante quanto degli altri chiamati. La perdita della delazione consegue - sempre che l'eredità non sia già stata acquistata da altro dei chiamati - per prescrizione del diritto ex art. 480 cod. civ. o per decadenza ai sensi dell'art. 481. Ne consegue che, in assenza di tali presupposti, il chiamato, non avendo perso la delazione, è legittimato ad agire o resistere nei vari gradi di un giudizio avente per oggetto il regolamento del confine e l'apposizione di termini di un bene errio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1403 del 23/01/2007