Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011
Successioni "mortis causa" - Petizione di eredità (azione) - Litisconsorzio necessario (integrazione del contraddittorio) - Di tutti i coeredi - Esclusione - Possessore dei beni ereditari - Obbligo di restituzione per intero - Azione intentata da uno solo dei coeredi - Intervento in appello degli altri coeredi - Ammissibilità - Fondamento - Novità della domanda - Esclusione.
L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14182 del 27/06/2011