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Successioni mortis causa - Successione testamentaria- Testamento Persona incerta Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2011

Successioni mortis causa - Successione testamentaria- Testamento Persona incerta - Beneficiario non determinato nominativamente - Criterio della determinabilità - Momento dell'apertura della successione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2011

Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 cod. civ., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in "chi mi curerà", ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l'esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del "de cuius" dell'epoca di redazione del testamento alla sua morte).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27-1-2001 Lidia Go.. a mezzo del suo procuratore speciale Carlo Silva conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento Liana Ri.. Silva e la s.p.a. Ca.. di Torino per opporsi al ricorso presentato dalla Silva per l'ammortamento di quattro libretti bancari rientranti nel patrimonio relitto da Edvige Silva Cle.., cugina dell'attrice e zia della convenuta, deceduta il 21-6-1998.

La Go.. riferiva che in un primo momento, non essendo stato reperito alcun testamento, il patrimonio ereditario era stato diviso tra i tre nipoti della "de cuius" per la quota di un mezzo per Silva Liana Ri.. (figlia del fratello premorto Aristide) e di un quarto ciascuno per Carlo Silva e Silvana Silva (figli del fratello premorto Pericle); successivamente era stato reperito un testamento olografo del 24-3-1985 con cui era stato designato erede universale il fratello Aristide; in prosieguo era stato rinvenuto un altro testamento olografo del 26-12-1995 con il quale, oltre ad essere stata effettuata una diversa designazione di erede in favore della persona che si sarebbe presa cura della testatrice nell'ultimo periodo della sua vita, era stato disposto un legato in suo favore per tutto il capitale in denaro, mentre nel contempo erano stati rinvenuti i quattro libretti di risparmio al portatore di cui aveva acquisito il possesso in base al predetto legato.

L'attrice quindi contestava le legittimità del provvedimento emesso dal Tribunale il 17-10-2000 su richiesta di Liana Ri.. Silva con cui la Ca.. era stata autorizzata a rilasciare a quest'ultima il duplicato dei libretti, ne chiedeva la revoca con accertamento del suo pieno diritto a porli all'incasso.

Si costituiva in giudizio la sola Silva contestando la pretesa avversaria, sostenendo che il tenore complessivo del testamento del 1995, redatto in forma sarcastica, doveva essere interpretato nel senso che alla Go.. spettasse soltanto il denaro liquido presente nella casa della testatrice e non quello diversamente investito con operazioni bancarie.

Con distinto atto di citazione notificato il 1-6-2001 Silva Liana Ri.. conveniva in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale i cugini Carlo Silva e Silvana Silva chiedendo accertarsi la validità del primo testamento olografo in base al quale l'esponente era l'unica erede in rappresentazione del padre Aristide; sosteneva che il secondo testamento era nullo per l'assoluta indeterminatezza della nuova designazione di erede, con la conseguenza che ciascun convenuto era tenuto a restituirle la somma di L. 113.180.311 indebitamente ricevuta prima del rinvenimento del testamento olografo del 1985; in ogni caso deduceva l'indegnità a succedere dei convenuti responsabili di aver indebitamente occultato il secondo testamento olografo contenente frasi loro sfavorevoli. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti rilevando di aver versato ti denaro in questione alla Go.. alla luce del legato contenuto nel secondo testamento olografo; contrastavano la pretesa della cugina asserendo la validità della designazione di erede contenuta nello stesso, sostenendo che la mancata individuazione materiale della persona designata comportava la ripartizione degli immobili e dei residui mobili relitti secondo le regole della successione legittima.

Riuniti i due procedimenti il Tribunale adito statuiva che la Go.. aveva titolo per acquisire tutto il capitale in denaro della testatrice, compreso quello costituito da depositi bancari e libretti al risparmio, con conseguente ordine alla Ca.. di erogare il relativo denaro alla stessa; condannava Liana Ri.. Silva a corrispondere la somma di Euro 116905,18 alla Go.., dando atto che Carlo Silva e Silvana Silva avevano già provveduto a versare a quest'ultima gli importi che erano nella loro disponibilità; riteneva valido il secondo testamento olografo in quanto incompatibile con il primo e, data l'impossibilità materiale di pervenire alla identificazione dell'erede secondo la designazione in esso contenuta, attribuiva il restante patrimonio ai tre cugini secondo le quote della successione legittima; respingeva poi ogni ulteriore domanda.

Proposto gravame da parte di Liana Ri.. Silva cui resistevano con separati atti da un lato la Go.. e dall'altro Carlo e Silvana Silva la Corte di Appello di Trento con sentenza del 26/1/2005, in parziale riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento dell'appello proposto, ha dichiarato che la successione ereditaria di Edvige Silva Cle.. era regolata, quanto alla istituzione di erede, dal testamento olografo del 24-3-1985, e che pertanto unica erede era per rappresentazione Silva Liana Ri.., ed ha condannato Carlo e Silvana Silva al rimborso in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza Liana Ri.. Silva ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui hanno resistito con separati controricorsi da un lato Carlo Silva e Silvana Silva, che hanno introdotto anche un ricorso incidentale articolato in cinque motivi cui la ricorrente principale ha resistito con controricorso, e dall'altro la Go.. a mezzo del procuratore speciale Carlo Silva; tutte le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Per ragioni di priorità logico - giuridica occorre esaminare anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale con il quale Silva Carlo e Silvana Silva, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 628 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla l'istituzione di erede contenuta nella scheda testamentaria del 1995 per l'assoluta genericità della designazione quale erede del soggetto che si sarebbe preso cura della testatrice;
premesso che il testamento deve essere interpretato nel senso di prediligere, tra le varie interpretazioni, quella favorevole alla sua conservazione, i ricorrenti incidentali assumono che il riferimento della testatrice, quanto al soggetto beneficiario del suo patrimonio, a "chi mi curerà", rendeva valida la disposizione in quanto riguardante persona certamente determinabile seppur indeterminata, da individuare, in base al chiaro criterio enunciato dalla Cle.., tra i pochi parenti e conoscenti che avevano avuto rapporti con quest'ultima nel periodo 1996/1998.

La censura è fondata.

La Corte territoriale ha ritenuto che la disposizione contenuta nel secondo testamento redatto il 26-12-1995 da Edvige Cle.. del seguente tenore: "Nelle piene facoltà mentali lascio tutto quel che possiedo a chi mi curerà" non forniva parametri utili alla individuazione del soggetto beneficiario atteso che, a fronte di un periodo più o meno lungo di necessità della "de cuius" di affidarsi ad altra o più persone per la sua cura, sarebbe rimasta una assoluta incertezza se attribuire tale qualifica di erede a chi avrebbe garantito una assistenza materiale non specialistica, a casa o in un centro ospedaliero, o al medico curante o a chi avrebbe assicurato sostegno morale o spirituale; ha poi considerato dato di comune esperienza che nella maggior parte dei casi la cura di una persona anziana e non del tutto sufficiente richiede l'avvicendarsi di più figure di riferimento con la conseguente assoluta impossibilità di procedere alla determinazione dell'erede in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione da parte del testatore.

Tale convincimento non può essere condiviso in quanto frutto di una valutazione astratta della disposizione della testatrice che ha precluso in radice di accertare la possibilità di identificare il beneficiario (o i beneficiari) della disposizione stessa. Invero il riferimento della Cle.. a "chi mi curerà" consente di affermare che ella ha inteso richiamarsi, quanto a detta identificazione, non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento in oggetto, bensì a quella che si sarebbe via via realizzata fino alla sua morte in evidente relazione alle sue future esigenze di assistenza, cosicché il criterio indicato, ai fini di poter verificare se esso fornisse univoci dati oggettivi per la determinazione del beneficiario, avrebbe dovuto essere applicato con specifico riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione (vedi in tal senso Cass. 8-2-1962 n. 2629); in altri termini, poiché la volontà del testatore ai sensi dell'art. 628 c.c., deve essere almeno determinabile, è possibile che il "de cuius" faccia riferimento ad una delineata futura situazione di fatto dalla cui realizzazione emerga in termini inequivocabili l'individuazione del soggetto beneficiario (anche qualora si tratti di persona neppure conosciuta dal testatore), come appunto nella fattispecie, dove occorre verificare la sussistenza o meno di persone che si siano prese cura della Cle.. dall'epoca di redazione del testamento fino alla sua morte.

È quindi necessario procedere in sede di rinvio ad un nuovo accertamento di tale punto decisivo della controversia alla luce delle considerazioni esposte onde verificare se sia possibile identificare in modo chiaro ed inequivocabile la persona onorata dalla disposizione testamentaria in oggetto, con l'esclusione, in tale ipotesi, della sua nullità ai sensi dell'art. 628 c.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602 e 606 c.c. in relazione all'art. 680 c.c., affermano che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto l'inefficacia della revoca dei precedenti testamenti contenuta nel testamento del 1995 in quanto non sottoscritta dalla testatrice e presente solo sul retro della scheda testamentaria;
premesso che in fine al testamento del 26-12-1995 la testatrice con scrittura autografa aveva disposto: "N.B. i precedenti testamenti sono annullati", rilevano che la scheda testamentaria ben può contenere disposizioni di carattere non patrimoniale, come appunto la precisazione della Cle.. in ordine agli effetti dei precedenti testamenti, e che nella specie si era in presenza di un codicillo privo di sottoscrizione tutt'al più annullabile, domanda comunque mai formulata da Liana Ri.. Silva; inoltre il fatto che la enunciata disposizione era contenuta nel retro della disposizione testamentaria era irrilevante, dovendo ritenersi valido un testamento redatto su più fogli separati non tutti sottoscritti dal testatore ma tra loro collegati materialmente e logicamente, in applicazione del principio della massima conservazione possibile della volontà testamentaria.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali, denunciando violazione dell'art. 682 c.c., ed omessa motivazione, affermano che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il testamento del 1985 era stato revocato implicitamente da quello del 1995, essendovi una incompatibilità oggettiva tra la nomina quale erede nel primo del fratello della testatrice Aristide e la nomina nel secondo di "chi mi curerà", trattandosi di due testamenti olografi con i quali erano stati istituiti due diversi eredi unici ed universali, quindi oggettivamente incompatibili.

Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali, deducendo violazione dell'art. 457 c.c., comma 2, e vizio di motivazione, ritengono che, seppure si ritenesse impossibile individuare il beneficiario del testamento del 1995, nondimeno rimarrebbero egualmente efficaci gli effetti revocatori da esso derivanti, con la conseguente devoluzione dell'eredità "ab intestato", quindi anche a favore degli esponenti. Con il quinto motivo Carlo Silva e Silvana Silva, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver condannato gli esponenti al pagamento in favore di Liana Ri.. Silva delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonostante la predente controversia aveva ad oggetto complesse questioni giuridiche di incerta soluzione che integravano giusti motivi per una compensazione delle spese stesse.

Tutte le enunciate censure restano assorbite all'esito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso.
Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo Liana Ri.. Silva, denunciando violazione dell'art. 625 c.c., ed omessa motivazione, afferma che la sentenza impugnata non ha trattato il primo degli argomenti addotti dall'esponente al fine di contestare la pretesa della Go.. di ricevere, oltre il denaro che la testatrice teneva presso di sè, anche i libretti bancari, il saldo del conto corrente esistente all'apertura della successione e quanto confluito in esso alla scadenza delle obbligazioni successivamente all'apertura della successione; infatti il giudice di appello, ritenendo di poter ricondurre l'insieme di quei cespiti di diversa natura al legato di tutto il mio capitale in "denaro", non si è posto il problema se tale disposizione potesse essere letta disgiuntamente da tutte le altre disposizioni a titolo particolare ivi contenute, caratterizzate dal ricorso alle virgolette per conferire una evidente connotazione beffarda all'esclusione dalla successione delle altre persone ivi nominate ("Lascio ai miei cugini Renata e Piero Gri.. tutto il mio "disprezzo"...a Silvana Gro.. una "pesetas bucata"...a Carlo Silva" la speranza" di poter avere qualcosa di mio...");
infatti occorreva chiedersi se anche nella disposizione successiva virgolettata quanto alla parola denaro vi fosse lo stesso proposito di mandare elusa una più ampia aspettativa, destinando soltanto una elemosina in denaro alla cugina che, evidentemente, aveva ostentato le proprie pratiche devozionali in favore della testatrice al fine di captarne la benevolenza a proprio beneficio.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 625 c.c. ed omessa ed insufficiente motivazione, assume che comunque, pur volendo escludere che anche la disposizione particolare in favore della Go.. avesse lo stesso intento irrisorio tipico di tutti gli altri legati, tuttavia la statuizione relativa all'oggetto di tale legato è censurabile sotto altri profili; invero l'affermazione secondo cui il riferimento della "de cuius" al proprio capitale in denaro non consentirebbe di operare alcuna distinzione tra denaro in contanti e denaro custodito attraverso strumenti bancari trascura di considerare che anche il linguaggio corrente conosce una differenziazione tra denaro inteso nella sua materialità ed i crediti, per loro natura immateriali;
quantomeno non poteva essere ignorata la distinzione tra disponibilità finanziaria immediata ed investimenti in titoli di credito (come le obbligazioni) che possono essere tramutati in denaro solo mediante operazioni di negoziazione.

Le enunciate censure restano assorbite all'esito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale; infatti l'eventuale accertamento in sede di rinvio che l'istituzione di erede effettuata dalla Cle.. con il secondo testamento non sia nulla ai sensi dell'art. 628 c.c., comporterebbe la caducazione del primo testamento olografo del 24-3-1985 (con il quale era stato designato erede universale il fratello Aristide) e dunque il venir meno della qualità di erede per rappresentazione di Liana Ri.. Silva;
tale evenienza comporterebbe quindi il venir meno dell'interesse di quest'ultima ad impugnare la statuizioni della sentenza del giudice di appello riguardo al contenuto del legato disposto in favore della Go.. con il testamento olografo del 26-12-1995.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.
P.Q.M.
LA CORTE
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi ed il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011