Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5119 del 03/03/2009
Disciplina prevista dall'art. 458 cod. civ. - Patto successorio istitutivo - Modalità per la sua configurabilità - Fattispecie.
Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che potesse ricorrere un'ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione "inter vivos" intercorsa tra la "de cuius", quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele, prevedendo che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5119 del 03/03/2009