Accettazione espressa - Atto pubblico o scrittura privata proveniente dal chiamato - Necessità - Conseguenze - Sottoscrizione della relazione di notificazione di un atto giudiziario "nella qualità di erede" - Idoneità - Esclusione.
A norma dell'art. 475 cod. civ., l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell'eredità la mera circostanza che l'erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato "nella qualità" di erede.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4426 del 24/02/2009