Termine per la redazione dell'inventario - Proroga - Condizioni.
Il termine per la redazione dell'inventario a norma dell'art. 485 cod. civ. è termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non è collegato alcun effetto preclusivo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 154 cod. proc. civ. i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch'essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10174 del 14/10/1998