Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995
Pattuizione - Art. 458 cod. civ. - Violazione - Accertamento - Criteri.
In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 cod. civ. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi"; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo "mortis causa", ossia a titolo di eredità o di legato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995