Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - figli legittimi e naturali – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 11/02/1995
Divisione erria - quota di riserva spettante ai discendenti - Riferimento agli eredi legittimi che in concreto concorrono alla ripartizione dell'asse - Coniuge superstite - Accettazione del legato in sostituzione della legittima - Determinazione della quota di riserva con riferimento alla successione dei soli figli.
In tema di divisione erria, ai fini della determinazione della quota di riserva spettante ai discendenti in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non deve farsi riferimento alla situazione teorica al momento dell'apertura della successione, ma alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'asse errio, sicché, nell'ipotesi in cui il coniuge superstite abbia abdicato alla qualità di erede per aver accettato un legato in sostituzione della legittima (art. 551 cod. civ.), detta quota non va desunta dall'art. 542 in tema di concorso tra coniuge e figli, bensì dall'art. 537 cod.civ. relativo alla successione dei soli figli.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 11/02/1995