Indegnità a succedere per aver celato il testamento - Finalità - Occultamento della volontà del testatore espressa nel testamento celato - Testamento pubblico e coincidenza soggettiva dell'erede designato con l'accusato d'indegnità - Configurabilità della predetta ipotesi - Esclusione.
L'ipotesi di indegnità a succedere prevista dall'art. 463, n. 5. cod. civ. (rientra tra quelle dirette a ledere la libertà di testare e, conseguentemente, richiede un comportamento che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata. Deve, pertanto, escludersi l'applicazione della norma, quando l'esistenza del testamento non può essere occultata, perché redatto in forma pubblica, e quando colui contro il quale si rivolge l'accusa d'indegnità sia il successore legittimo e l'erede ivi designato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9274 del 09/04/2008